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AVVISO PUBBLICO DEL 17-02-2017

AVVISO PUBBLICO 17 FEBBRAIO  2017

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 pubblicato in G.U. il 7.9.2016 al n. 209 - sono stati pubblicati i nuovi criteri di riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche destinate al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali.

L’art. 1 del D.P.C.M. 28 luglio 2016 – “Finalità”fa esplicito riferimento alla data di applicazione dei nuovi criteri che vanno in vigore a decorrere dall’anno finanziario 2017 stabilendo nel contempo l’abrogazione del precedente D.P.C.M 30.5.2012 e richiamando, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 e successive modificazioni.

L’art. 2 del citato decreto Individuazione dei soggetti ammessi al riparto” -  al comma 2, elenca   i soggetti da ammettere al riparto:

  1. il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  2. gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e dall’articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;
  3. gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

 

Il medesimo articolo 2 nei successivi commi descrive gli adempimenti necessari ai fini      dell’iscrizione:

 Gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti che intendono beneficiare del riparto devono presentare istanza di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero al seguente indirizzo:
https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx

Alla domanda presentata ai sensi dell’art. 2, comma 3, deve essere allegata una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli da ammettere al riparto, nonché una relazione sintetica descrittiva dell’attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell’ultimo quinquennio. In caso di interventi di restauro devono altresì essere allegate le copie conformi ai relativi agli originali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l’elenco degli enti di cui al comma 2, lettera c), indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1 aprile. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 1 maggio, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto ed a quelli esclusi che trasmette altresì all'Agenzia delle Entrate.

Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva e i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall’elenco con provvedimento del Direttore Generale del Bilancio.

La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo regolarmente adempite, esplicano i loro effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso, al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
Gli enti che, in presenza delle condizioni previste dall’art. 2, comma 7, non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostituiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato.
La dichiarazione sostituiva perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette all’amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione.

Per gli ulteriori adempimenti si fa riferimento ai successivi articoli del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016:

 L’art. 3 - “Destinazione del cinque per mille” - stabilisce le corrette modalità di apposizione della firma e del codice fiscale dell’istituto cui il contribuente può destinare il cinque per mille e la pubblicazione dell’elenco degli istituti e degli enti accreditati che sarà disponibile sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

L’art 4 - “Corresponsione del cinque per mille”-  stabilisce le modalità di corresponsione del contributo spettante a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille che sarà effettuata sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Entro tre mesi dall’erogazione del contributo, il Ministero pubblica sul proprio sito l’elenco dei soggetti destinatari del finanziamento con relativa data ed importo.

L’ art. 5 - “Obbligo di rendicontazione delle somme e di pubblicazione dei rendiconti - per obblighi di rendicontazione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 e successive modificazioni. In particolare I soggetti destinatari di contributi sono tenuti a redigere entro un anno dalla ricezione degli importi un rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme

L’art. 6 – “Modalità e termini per il recupero delle somme” -  i contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dall’articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010e successive modificazioni.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa contestazione, provvede al recupero del contributo.

                                                                                                  

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo D’Angeli