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Articolo 23 DL 6 Lug. 2011

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo V Disposizioni in materia di entrate
Art. 23, Comma 46  Norme in materia tributaria

A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalita' alle quali puo' essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme.